Quante volte si è parlato di divorzio breve? Quante volte ci siamo lamentati della lentezza dei tribunali per ottenere una separazione o un divorzio?
Il Decreto Legge 132/2014, denominato Decreto Giustizia, ha risposto a questi interrogativi.
In materia di separazione e divorzi, infatti, ha introdotto importanti novità per smaltire il carico di lavoro che hanno i tribunali, scrivendo una nuova procedura che permette ai coniugi di definire il loro rapporto matrimoniale velocemente e al di fuori delle aule giudiziarie.
E questa possibilità, diversamente dalla prima stesura della norma, è stata estesa anche ai coniugi che hanno figli minorenni, o figli maggiorenni con invalidità grave ex L. 104/1992 o comunque figli non economicamente autosufficienti.
Marito e moglie, quindi, potranno separarsi consensualmente, o divorziarsi oppure modificare le condizioni della loro separazione o del loro divorzio mediante questa nuova procedura chiamata “negoziazione assistita”.
Come funziona questa procedura?
I coniugi, assistiti da un avvocato ciascuno, possono raggiungere un accordo scritto sulle condizioni di separazione o divorzio, da trasmettere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il Procuratore, dopo aver accertato che l’accordo non contenga irregolarità e che risponda all’interesse dei figli ove presenti, comunicherà agli avvocati il proprio nulla osta o l’autorizzazione. La procedura, quindi, sarà conclusa dagli avvocati i quali entro i successivi 10 giorni provvederanno a consegnare l’accordo all’ufficiale dello Stato Civile presso il Comune ove il matrimonio è stato celebrato o trascritto.
Terminate queste operazioni i coniugi saranno legalmente separati, o divorziati, a secondo della procedura avviata.
Anche nelle ipotesi in cui i coniugi siano già separati o divorziati, e vogliano semplicemente modificare le condizioni della loro separazione, potranno seguire la procedura sopra descritta senza recarsi in tribunale.
Vi è di più
La stessa normativa, all’art. 12, offre ai coniugi che non abbiano figli, e che non debbano regolare alcun accordo di natura economica (come, ad esempio, per l’assegno di mantenimento) la possibilità di separarsi, o di divorziarsi o di modificare le condizione della loro separazione o divorzio, addirittura senza l’assistenza di un avvocato.
I coniugi, in queste ipotesi, potranno rivolgersi direttamente al sindaco del Comune ove il matrimonio è stato celebrato o trascritto, oppure del Comune di loro residenza, dichiarandogli oralmente la loro volontà di separarsi o divorziarsi. Il sindaco dovrà recepire tale volontà e compilare un accordo scritto da trascrivere nei registri dello Stato Civile; dopo trenta giorni i coniugi dovranno ritornare dal sindaco per confermare il loro accordo e sottoscriverlo. A questo punto la procedura è terminata ed i coniugi saranno finalmente separati/divorziati.
Nelle ipotesi di richiesta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, però, i coniugi non avranno bisogno di tornare una seconda volta dal sindaco in quanto l’accordo sarà immediatamente sottoscritto e la procedura terminerà in quella sede.
Nella speranza che le separazioni coniugali e i divorzi avvengano in maniera sempre più consapevole, e che non si interpreti questa semplificazione come un percorso troppo facile per porre fine al progetto matrimoniale.